Il nuovo codice della strada stabilisce l' istituzione dei corsi per
recuperare i punti a seguito di infrazioni soggette a penalità.
Molti conducenti ritorneranno così presso le autoscuole o altri
soggetti autorizzati per recuperare i punti persi, questo fenomeno
consentirà una maggiore conoscenza delle norme di disciplina e
di sicurezza della circolazione stradale.
I corsi di recupero punti sono di due tipi:
a) per i titolari di patente delle categorie A ,B, B+E e A1
b)per i titolari di patente delle categorie C, C+E, D, D+E
Il primo consente il recupero di sei punti ed hanno la durata di 12 ore.
Devono essere svolti in un arco temporale complessivamente non
superiore a due settimane consecutive, assenze consentite massimo 4 ore.
Il secondo consente di recuperare nove punti ed hanno durata di 18 ore da
svolgersi in un periodo di massimo quattro settimane consecutive, assenze
consentite massimo 6 ore. Per entrambi i corsi ogni lezione non può
avere durata superiore a due ore giornaliere, non possono partecipare
più di venticinque partecipanti e devono essere tenuti in locali autorizzati,
con insegnante abilitato.
Le ore di assenza possono essere recuperate a seguire nel corso stesso.
In caso di maggiori assenze il corso va ripetuto. I corsi hanno un
programma differenziato a seconda del recupero di sei o nove punti.
Il corso indicato alla lettera a
1. norme di comportamento sulla strada (4 ore);
2. cause degli incidenti stradali (2 ore);
3. stato psicofisico dei conducenti, con particolare riguardo al-
l'abuso di alcool o droghe (2 ore);
4. nozioni di responsabilità civile e penale, omissione di soccorso (1 ora);
5. disposizioni sanzionatorie (1 ora);
6. elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezza stradale (1 ora).
7. Segnaletica stradale (1 ora)
Il corso indicato alla lettera b
1. segnaletica stradale (t ora);
2. norme di comportamento sulla strada (4 ore);
3. cause degli incidenti stradali (2 ore);
4. stato psicofisico dei conducenti, con particolare riguardo all'abuso di alcool
o droghe (2 ore);
5. nozioni di responsabilità civile e penale, omissione di soccorso (t ora);
6. disposizioni sanzionatorie (2 ore);
7. responsabilità del trasporto pubblico di persone (2 ore);
8. responsabilità del trasporto pubblico di cose (2 ore);
9. elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezza stradale (2 ore).
Ai corsi potranno essere iscritti solo i conducenti che abbiano già ricevuto la comunicazione,
da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri, di decurtazione del punteggio.
La frequenza di un corso non consente la contemporanea partecipazione ad
altri e per ogni comunicazione di decurtazione è possibile frequentare un solo corso.
AI termine del corso, verrà rilasciato ai partecipanti un attestato, sottoscritto dal
responsabile del corso e dal titolare di patente interessato, in duplice copia:- una è consegnata all'interessato;
l'altra è inviata, entro tre giorni, all'ufficio provinciale del Dipartimento trasporti terrestri, competente per territorio,
per I' aggiornamento dell' Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.I punti conseguiti con la frequenza del corso
vengono annotati presso il CED del Dipartimento trasporti terrestri al momento del ricevimento dell' attestazione
di frequenza. Detto ufficio provvederà al reintegro del punteggio a decorrere dalla data di rilascio dell' attestazione.
Una particolare situazione può verificarsi allorché, in data anteriore a quella delI' attestato di frequenza, il CED
riceva la comunicazione di perdita totale del punteggio. In tal caso il titolare di patente non potrà godere del
beneficio del corso stesso con la riacquisizione di sei o nove punti, ma dovrà sottoporsi ad esame di revisione
della patente a seguito della perdita totale del punteggio prevalente sulI' esame di riparazione.
rogramma dei corsi per il recupero di 6 punti: per i titolari di patente di guida delle categorie A, B, B+E e della sottocategoria A1